Regolamento

 ART.1 - Oggetto del regolamento 

  1. I servizi di linea delle autolinee SULGA srl sono disciplinati dalle norme del presente regolamento di viaggio
  2. Con l'acquisto del biglietto di viaggio il passeggero dichiara implicitamente di conoscere, accettare ed osservare le norme del presente regolamento.

ART. 2 - Il biglietto di viaggio

  1. Il biglietto di viaggio deve essere acquistato, prima dell'inizio del servizio, presso le biglietterie, i rivenditori autorizzati oppure on-line nel sito www.sulga.it.
  2. Eccezionalmente è consentito l'acquisto del biglietto a bordo dell'autobus direttamente dal personale aziendale viaggiante.
  3. Il biglietto di viaggio è personale e documenta la conclusione del contratto di trasporto esclusivamente tra la società che assicura il servizio (d'ora in poi chiamata anche “vettore”) e l'acquirente del biglietto, per la trattativa indicata. L'obbligazione del vettore è differita al momento in cui deve avere inizio il servizio. Il vettore non è pertanto responsabile di eventuali furti, rapine, aggressioni o di qualsiasi evento dannoso per l'utente che accada all'interno delle biglietterie.
  4. Il biglietto è personale, non è cedibile né trasferibile.
  5. Per "tratta" si intende la relazione cui si riferisce il biglietto di viaggio: essa verrà individuata attraverso l'indicazione della località di partenza e di quella di destinazione. 
  6. Il viaggiatore, al momento del rilascio, è tenuto a verificare i dati contenuti nel biglietto, per evitare di incorrere nelle penalità previste in caso di variazioni.
  7. Il passeggero ha l'obbligo di conservare il biglietto per tutta la durata del viaggio e di esibirlo ad ogni richiesta del personale viaggiante del vettore. Il passeggero che viene trovato a bordo dell'autobus sprovvisto del biglietto di viaggio è tenuto a regolarizzare la propria posizione con il pagamento della tariffa ordinaria relativa all'intera linea, aumentata di una penale pari al 100% della tariffa stessa.
  8. I biglietti devono essere convalidati soltanto dal personale aziendale addetto al controllo.
  9. I titoli di viaggio, ad eccezione di quelli acquistati a bordo dell'autobus, possono essere modificati entro 24 ore dalla data di partenza on-line o presso un'agenzia autorizzata al costo di Euro 3,00
  10. Nessun rimborso è dovuto in caso di smarrimento, alterazione, distruzione del titolo di viaggio. Non è possibile l'emissione di duplicati.
  11. Non è consentito portare in braccio bambini di qualsiasi età. E' obbligatorio in ogni caso l'acquisto del biglietto (ridotto fino a 12 anni non compiuti) e l'occupazione di una poltrona con apposito sistema di trattenuta per ragioni sia di sicurezza del viaggio, che di incolumità del bambino. Il vettore non risponde di eventuali danni subiti dal bambino e/o da chi abusivamente lo conduce con sé tenendolo in braccio, anche se i danni sono causalmente legati ad un evento direttamente riconducibile alla responsabilità del vettore.

ART. 3. - Orari

  1. Tutte le informazioni presenti negli orari a stampa sono fornite con riserva di modifica e essere soggette a variazioni. Ogni informazione, pertanto, dovrà essere confermata al momento dell'acquisto del biglietto.

ART. 4. - Bagaglio

  1. Nel costo del biglietto di viaggio non è incluso alcun corrispettivo per il trasporto del bagaglio del passeggero, il quale viene svolto dal vettore soltanto a titolo di cortesia per una migliore soddisfazione dell'utenza, in appositi bagagliai INCUSTODITI, limitatamente a due valigie o pacchi non eccedenti 20 kilogrammi (per il trasporto dei bagagli oltre tale numero, verrà applicato il prezzo di 7,00 euro cadauno). Il bagaglio al seguito deve essere deposto, a cura del passeggero stesso e sotto la sua personale responsabilità, nel vano portabagagli dell'autobus.
  2. Il vettore può rifiutare le richieste di trasporto di bagagli al seguito che non siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa e/o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori e del viaggio, nonché l'integrità dei bagagli degli altri passeggeri.
  3. Ogni passeggero ha la facoltà di portare con sé nella cabina dell'autobus un piccolo bagaglio a mano di dimensioni compatibili con gli appositi alloggiamenti.
  4. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus bagagli ingombranti, armi, munizioni, materiale infiammabile o comunque pericoloso e/o nocivo. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus merce di contrabbando o comunque illegale. Stessi divieti vigono per il bagaglio deposto nel vano portabagagli.
  5. I passeggeri che violano i divieti di cui al precedente comma sono personalmente e direttamente responsabili verso i terzi e verso le Autorità competenti. La società proprietaria dell'autobus, comunque, si riserva il diritto di rivalersi per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, cui dovesse andare incontro, causati dal comportamento illecito o comunque scorretto del passeggero.
  6. Il vettore non risponde in alcuna misura per la perdita del bagaglio, sia esso condotto dal passeggero all'interno della cabina dell'autobus (c.d. bagaglio a mano) che dallo stesso deposto nel vano portabagagli. Il bagaglio è incustodito: il vettore non è responsabile per i danni causati al bagaglio per colpa del passeggero o per la natura particolare del bagaglio o per il suo imballaggio. Il vettore non assume alcun obbligo di custodia e vigilanza del bagaglio, il quale risiede in via esclusiva in capo al passeggero.
  7. Il vettore risponde della perdita del bagaglio solamente se ad esso direttamente imputabile e comunque nel limite massimo inderogabile di Euro 100 per bagaglio, con un limite massimo di Euro 200 per passeggero.
  8. I reclami per la perdita o l'avaria dei bagagli dovranno comunque essere fatti dal passeggero immediatamente all'arrivo al personale di bordo e successivamente confermati per iscritto, corredati da regolare denuncia alla pubblica autorità, entro 3 giorni dalla fine del viaggio, alla Direzione della società che ha assicurato il servizio, sotto la propria personale responsabilità per le dichiarazioni ivi contenute.

ART. 5 - Trasporto animali

  1. E' consentito portare animali domestici purché di piccola taglia (peso massimo 10 Kg) gratuitamente se tenuti in braccio muniti di museruola o riposti negli appositi contenitori (con dimensioni massime cm. 50x30x30) per tutta la durata del viaggio, a pagamento nel caso in cui il contenitore sia alloggiato sul sedile dell’autobus (la tariffa sarà pari al biglietto ordinario stabilito per il viaggiatore).
  2. Il trasporto degli animali può essere limitato o rifiutato, ad insindacabile giudizio dell'autista, per esigenze legate al servizio.
  3. I passeggeri che trasportano un animale al seguito sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati all'autobus, a cose o ad altri passeggeri. L'autista può chiedere a chi porta con sé un animale, in caso di disturbo, di abbandonare l'autobus, senza diritto ad alcun rimborso.
  4. Gli unici animali che possono viaggiare gratuitamente ed in ogni situazione sono i cani accompagnatori dei non vedenti.

ART. 6 - Cancellazione, ritardo, interruzione del viaggio. Rimborsi

  1. Il vettore non assume alcuna responsabilità per ritardi o soppressioni di corse dovute a scioperi o ad avverse condizioni atmosferiche ovvero a qualsiasi altra causa non imputabile al vettore medesimo.
  2. Se il servizio è interrotto per forza maggiore o per ordine dell'Autorità pubblica, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza, e non al rimborso del biglietto.
  3. Se il servizio è interrotto per fatto addebitabile al vettore, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza ed al rimborso del biglietto. Se, tuttavia, il vettore assicura al passeggero la prosecuzione del viaggio, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso, indipendentemente dal ritardo.
  4. Se il passeggero interrompe il viaggio per sua volontà o, comunque, per fatto proprio, non ha diritto ad alcun rimborso né ad alcuna prestazione.
  5. Nei casi sopra previsti, da qualunque causa dipendano, anche se imputabili alla Società che assicura il servizio, quest'ultima non è comunque responsabile degli eventuali danni che potrebbero derivarne ai passeggeri.
  6. Il vettore non è responsabile della mancata coincidenza con servizi di trasporto assicurati da altre compagnie di trasporto siano esse terrestri, marittime, aeree o ferroviarie, da qualunque causa sia dipeso il ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto.

ART.7 - Doveri del passeggero

  1. Il passeggero deve comportarsi durante il viaggio seguendo le ordinarie regole di diligenza. Non deve danneggiare l'autobus, e di eventuali danni da lui provocati ne risponde alla società proprietaria dell'autobus. Non deve tenere un comportamento che sia causa di disturbo o molestia nei confronti degli altri passeggeri e del personale aziendale viaggiante. Non deve condurre a bordo dell'autobus o deporre nel vano portabagagli materiale nocivo o comunque pericoloso o illegale.
  2. E' vietato fumare all'interno dell'autobus. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
  3. Il personale aziendale viaggiante non ammetterà a bordo passeggeri in evidente stato di ubriachezza o che siano di disturbo alla regolarità del servizio, ricorrendo, se del caso, anche all'intervento delle Forze dell'ordine.
  4. Il passeggero deve uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti che il personale aziendale viaggiante decidesse di fare osservare per la sicurezza del viaggio e dei passeggeri, rispondendone civilmente in caso di inottemperanza, qualora da tale inottemperanza derivasse danno al mezzo di proprietà della Società o agli altri passeggeri.
  5. Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie e vigilare alla sicurezza ed incolumità propria e delle persone e/o cose sotto la sua custodia.
  6. Il vettore non risponde dei danni provocati a sé o agli altri passeggeri da qualsiasi comportamento dell'utente illecito o comunque non conforme alle regole dell'ordinaria diligenza.
  7. Il personale aziendale viaggiante è autorizzato a fare scendere dall'autobus (se del caso con l'intervento delle Forze dell'Ordine) i passeggeri che tengono un comportamento scorretto o comunque molesto, senza che nulla possano pretendere a titolo di rimborso per il percorso ancora da effettuare, con riserva di ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni arrecati al mezzo od al servizio

Sulga Srl 
Viale G. Perari, 5 - 06125 Perugia (PG)
Partita IVA e C.F. 00231620543 - Cap. Sociale € 51.480,00 - REA PG2208
C.C.I.A.A. PERUGIA N.43980

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